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Certificazione energetica

Quando si parla di certificazione energetica degli edifici, bisogna capire di cosa ci si sta occupando e distinguere tra APERelazione tecnica ex Legge 10/91 e AQE.

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

La certificazione energetica o Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento ufficiale, valido 10 anni e riconosciuto dagli organismi preposti a livello regionale ed amministrativo, prodotto da un soggetto accreditato, abilitato, qualificato e indipendente da altri ruoli relativi all’immobile oggetto di attestazione.

Stabilisce la prestazione energetica dell’edificio (in una scala da A4 a G in ordine crescente di consumo) in base alle proprietà dell’involucro (materiali, spessore, geometria), agli impianti (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, ascensori e scale mobili), ai caratteri legati all’ubicazione (esposizione, zona climatica), alla tipologia e alla destinazione d’uso.

La certificazione energetica APE è obbligatoria e deve essere redatta da un professionista abilitato iscritto all’albo (ingegnere, architetto, geometra, perito etc.) nei seguenti casi:

a) al momento dell’acquisto/acquisizione dell’unità immobiliare (atti di compravendita o trasferimento di proprietà, onerosi o a titolo gratuito);

b) per la locazione dell’unità immobiliare (affitto);

c) per la pubblicazione di annunci immobiliari di vendita o affitto (è obbligatorio indicare la classe energetica dell’unità immobiliare);

d) edifici di nuova costruzione e ampliamenti;

e) edifici sottoposti a ristrutturazione importante (intervento su più del 25% dell’involucro edilizio disperdente della casa e può interessare gli impianti);

f) riqualificazioni energetiche.

La certificazione APE è uno strumento utile, per il committente, ai fini della valutazione della convenienza economica dell’acquisto e della locazione di un immobile, in relazione ai suoi consumi energetici. I dati in essa sintetizzati consentono dunque ai cittadini, attraverso il sistema di assegnazione della classe energetica, di poter scegliere l’edificio da locare o acquistare anche in base alla prestazione energetica, in un bilancio costi/benefici, confrontando l’edificio di interesse con edifici diversi e con i valori tecnicamente raggiungibili attualmente.

Inoltre, questo documento fornisce all’utente raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, consigliando le proposte degli interventi di riqualificazione energetica più efficacieconomicamente più convenienti e adeguati al caso specifico.



Relazione tecnica energetica “ex Legge 10”

La relazione energeticaex Legge 10” (art. 28 della legge 9 gennaio 1991 – n. 10), aggiornata secondo il D. Lgs. 19 agosto 2005 – n. 192 e il D. M. 26 giugno 2015 detto “decreto requisiti minimi”, è il documento, redatto dal progettista, attraverso il quale si dimostrano, in fase di progettazione, le verifiche sul contenimento dei consumi energetici e sulle prestazioni/rendimento del sistema edificio–impianto, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge in vigore.

Essa documenta la valutazione del bilancio energetico tra apporti e dispersioni di calore, calcolati sia per il periodo estivo che per quello invernale, oltre che il controllo della tenuta dell’isolamento di pareti, solai e coperture al fine di non disperdere o sprecare energia inutilmente, con l’obiettivo di ottenere un edificio dalle buone prestazioni sotto il profilo dell’efficienza e del risparmio.
Permette, inoltre, attraverso il diagramma di Glaser, di verificare eventuali formazioni di condensa interna e superficiale, che sono assolutamente da evitare sia per la preservazione dei materiali che compongono l’involucro e delle loro prestazioni, sia per garantire la salubrità degli ambienti ed il benessere di chi li abita.

La relazione energetica è obbligatoria per tutti gli interventi che prevedono nuova costruzione o che interessano il sistema involucro-impianto:

a) edifici di nuova costruzione;

b) demolizioni e ricostruzioni;

c) ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente, o comunque superiori a 500 m3;

d) ristrutturazioni importanti;

e) riqualificazioni energetiche;

f) impianti termici di nuova installazione;

g) ristrutturazione degli impianti termici esistenti;

h) sostituzione di generatori di calore (eccetto alcune deroghe).

La relazione energetica certifica l’edificio sotto il profilo energetico, nell’ottica di incentivare la qualità della progettazione su temi quali il risparmio energetico e il benessere abitativo. Essa infatti, in funzione della tipologia di intervento e di edificio e/o impianto, descrive in maniera approfondita le caratteristiche tipologiche, tecniche e costruttive dell’edificio, le strutture, gli impianti (con eventuali contributi di fonti rinnovabili) e la stratigrafia specifica delle diverse parti che formano l’involucro. Riporta inoltre il calcolo e la verifica delle criticità derivanti dalla presenza di ponti termici. In secondo luogo, stabilisce una serie di specifiche prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare durante la fase di costruzione dell’edificio stesso.

Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)

L’AQE è un documento predisposto e asseverato, in fase di fine dei lavori, da un professionista abilitato non necessariamente estraneo al proprietario, che può quindi essere stato coinvolto nella progettazione o realizzazione dell’edificio da valutare.

Essa ha un ruolo di strumento di controllo a posteriori della conformità delle opere rispetto al progetto e del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche.