Il Decreto Ministeriale 37/08 disciplina l’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Di seguito, cliccando sul collegamento, potete consultare e scaricare il testo completo del decreto in formato pdf.
D.M. 37 / 2008
Come avete potuto vedere, quando si installa, trasforma o amplia un impianto vi è l’OBBLIGO del progetto!
Quali impianti richiedono un progetto?
Ai sensi dell’art. 5 del decreto, per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento è redatto un progetto per gli impianti:
a) di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) di protezione antincendio.
Da chi può essere redatto un progetto?
Sempre per l’art.5, il progetto può essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica o, in alternativa come previsto dal decreto, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Quando occorre il progetto di un professionista?
Secondo il comma 2 dell’art.5, il responsabile tecnico dell’impresa installatrice non sempre può redigere il progetto.
Occorre sempre e solo il progetto di un professionista (ingegnere, architetto, ecc.) iscritto all’albo professionale nel caso di:
a) impianti di energia elettrica per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di protezione antincendio se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Di seguito, graficamente, il riepilogo riguardante l’obbligo del progetto per un impianto elettrico:
Contenuti del progetto
I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
Dichiarazione di conformità
Ai sensi dell’art. 7, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la Dichiarazione di Conformità (DiCo) degli impianti realizzati nel rispetto delle norme.
Dichiarazione di Conformità – Modulo Fac simile
La dichiarazione deve essere rilasciata dall’impresa installatrice iscritta nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane il cui imprenditore individuale, o il responsabile tecnico da essa preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali sanciti all’articolo 4 del decreto.
Dichiarazione su impianto esistente
Al comma 6 dell’art.7, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto (quindi prima del 27/03/2008) – da una Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, oppure, per gli impianti per cui non è obbligatorio il progetto di un professionista, da un soggetto che ricopre, da almeno cinque anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Dichiarazione di Rispondenza – Modulo Fac simile
La DiRi è un documento che sostituisce il certificato di conformità nel caso in cui, quest’ultimo, fosse inesistente o irreperibile, e può essere rilasciata solo per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008, data di entrata in vigore del DM 37/08. Inoltre, questi impianti devono essere successivi al 13/03/1990 (l’impianto deve essere conforme alle prescrizioni di legge vigenti al tempo della realizzazione ovvero alla Legge 46/90).
Quindi un impianto realizzato prima del 1990 o dopo il 2008 non può essere “sanato” con una Dichiarazione di Rispondenza. In questi casi è necessario realizzare un nuovo impianto per poi redigere la Dichiarazione di Conformità.